ARB&E



STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE


Titolo I Disposizioni generali


Art. 1. - E' costituita un’associazione denominata “ARB&E – Associazione per la Ricerca Biomedica & l’Epidemiologia" o, in forma abbreviata, ARB&E. L'Associazione ha sede in Milano, in via dei Crollalanza 5.

Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere e sostenere iniziative indirizzate a migliorare lo stato di salute, la prevenzione e la cura delle malattie, attraverso iniziative interdisciplinari che coinvolgono l’informatica, la medicina, la statistica.

A tal fine l'associazione potrà:

o concedere finanziamenti, contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio, coerenti con gli scopi dell’Associazione.

o organizzare, sponsorizzare, sostenere conferenze o analoghe attività di formazione sia dirette che tramite internet, coerenti con gli scopi dell’Associazione.

Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

Art. 4. - L’Associazione ha durata illimitata

Art. 5. - Il patrimonio sociale è costituito dal versamento degli associati, dal ricavato che si potrà ritrarre dalla organizzazione di eventi (convegni, seminari e simili) su temi coerenti con le finalità dell’Associazione, da contributi volontari di soci o non soci, dall’organizzazione o dall’adesione a manifestazioni anche su temi diversi da quelli propri dell’Associazione, in cui parte del ricavato sarà devoluto all’Associazione.

Art. 6. - Gli organi dell'associazione sono:
a)l'assemblea dei soci:
b)il consiglio direttivo;

Titolo II I soci


Art. 7. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche che per la loro attività di lavoro, di studio o di impegno personale sono interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione.

Art. 8. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve cessare di pagare la quota annua, o può recedere in anticipo con lettera raccomandata. In tal caso l’Associazione non restituirà comunque la quota annua versata, nè una sua parte.

Titolo III L'assemblea dei soci


Art. 9. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede dell’Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni.

Art. 10. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

Art. 11. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio.

Art. 12. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni.

Art. 13. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

Art. 14. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentanti.

Titolo IV Il consiglio direttivo


Art. 15. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da non meno di 3 soci, come verrà determinato dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere non comporta remunerazione.

Art. 16. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:

a)fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
b)decide sugli investimenti patrimoniali;
c)stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d)delibera sull'ammissione dei soci;
e)decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e statuto
patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
g)stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
h) h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i)conferisce e revoca procedure.

Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.

Art. 17. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l'intera durata del consiglio. La carica di presidente non comporta remunerazione.

Art. 18. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno un quarto dei consiglieri.

Art. 19. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite dal presidente e possono coincidere con il presidente.

Art. 20. - L'associazione si potrà estinguere per decisione dell’Assemblea ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e/o ad Associazioni o Fondazioni con finalità similari

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ARB&E è l’acronimo di Associazione per la Ricerca Biomedica & l’Epidemiologia.

ARB&E ha lo scopo di promuovere e sostenere iniziative indirizzate a migliorare lo stato di salute, la prevenzione e la cura delle malattie, attraverso iniziative interdisciplinari che coinvolgono l’informatica, la medicina, la statistica.

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