STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
Titolo I Disposizioni generali
Art. 1. - E' costituita un’associazione denominata “ARB&E –
Associazione per la Ricerca Biomedica & l’Epidemiologia" o,
in forma abbreviata, ARB&E. L'Associazione ha sede in
Milano, in via dei Crollalanza 5.
Art. 2. - L'associazione è apolitica e non ha finalità di lucro.
Essa si propone di promuovere e sostenere iniziative indirizzate
a migliorare lo stato di salute, la prevenzione e la cura delle
malattie, attraverso iniziative interdisciplinari che
coinvolgono l’informatica, la medicina, la statistica.
A tal fine l'associazione potrà:
o concedere finanziamenti, contributi, premi, sovvenzioni, borse
di studio, coerenti con gli scopi dell’Associazione.
o organizzare, sponsorizzare, sostenere conferenze o analoghe
attività di formazione sia dirette che tramite internet,
coerenti con gli scopi dell’Associazione.
Art. 3. - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad
altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei
suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa
indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle
aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Art. 4. - L’Associazione ha durata illimitata
Art. 5. - Il patrimonio sociale è costituito dal versamento
degli associati, dal ricavato che si potrà ritrarre dalla
organizzazione di eventi (convegni, seminari e simili) su temi
coerenti con le finalità dell’Associazione, da contributi
volontari di soci o non soci, dall’organizzazione o
dall’adesione a manifestazioni anche su temi diversi da quelli
propri dell’Associazione, in cui parte del ricavato sarà
devoluto all’Associazione.
Art. 6. - Gli organi dell'associazione sono:
a)l'assemblea dei soci:
b)il consiglio direttivo;
Titolo II I soci
Art. 7. - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche
che per la loro attività di lavoro, di studio o di impegno
personale sono interessate all'attività dell'associazione
stessa. I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il
cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo
dell'associazione.
Art. 8. - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve
cessare di pagare la quota annua, o può recedere in anticipo con
lettera raccomandata. In tal caso l’Associazione non restituirà
comunque la quota annua versata, nè una sua parte.
Titolo III L'assemblea dei soci
Art. 9. - L'assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera
del consiglio direttivo non meno di 20 giorni prima di quello
fissato per l'adunanza, si riunisce presso la sede
dell’Associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso
di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere
e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato
patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere
generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del
consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci.
La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai
soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il
consiglio direttivo riterrà opportuni.
Art. 10. - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti i
soci che si trovino in regola col pagamento della quota di
associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o più altri
soci purché munito di regolare delega scritta.
Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità
delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti soci
che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non
raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a
non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda
convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei
soci presenti o rappresentanti: La data di questa sessione può
essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.
Art. 11. - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci
presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta
rilasciata ad altro socio.
Art. 12. - L'assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra
i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario
provvede a redigere i verbali delle deliberazioni
dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal
presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori
qualora vi siano votazioni.
Art. 13. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per
deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di
tanti soci che rappresentano non meno della decima parte degli
iscritti.
Art. 14. - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il
presente statuto ma non possono modificare gli scopi
dell'associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma,
è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda
convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di tre
quinti dei voti presenti o rappresentanti.
Titolo IV Il consiglio direttivo
Art. 15. - Il consiglio direttivo è nominato dall'assemblea ed è
composto da non meno di 3 soci, come verrà determinato
dall'assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del
numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto
costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 2 anni ed i
suoi membri possono essere rieletti.
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della
scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla
loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti
rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria.
Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca
a meno di 2, l'intero consiglio direttivo è considerato decaduto
e deve essere rinnovato. La carica di consigliere non comporta
remunerazione.
Art. 16. - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per
decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire
per il conseguimento e l'attuazione degli scopi
dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione
ordinaria e straordinaria.
In particolare il consiglio:
a)fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne
stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e
controlla l'esecuzione stessa;
b)decide sugli investimenti patrimoniali;
c)stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
d)delibera sull'ammissione dei soci;
e)decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla
sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
f) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto
finanziario e statuto
patrimoniale, da presentare all'assemblea dei soci;
g)stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le
relative norme e modalità;
h) h) nomina e revoca dirigenti e funzionari e impiegati ed
emana ogni provvedimento riguardante il personale;
i)conferisce e revoca procedure.
Il consiglio si riunisce ogni volta che sia necessario, su
iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri,
e comunque non meno di una volta ogni sei mesi.
Art. 17. - Il consiglio direttivo nomina nel suo seno un
presidente, che dura in carica per l'intera durata del
consiglio. La carica di presidente non comporta remunerazione.
Art. 18. - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a
maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità
di voti prevale quello del presidente.
Le deliberazioni del consiglio sono valide se alla riunione
prende parte almeno un quarto dei consiglieri.
Art. 19. - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione
di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di
fronte a terzi sono conferite dal presidente e possono
coincidere con il presidente.
Art. 20. - L'associazione si potrà estinguere per decisione
dell’Assemblea ed in tal caso il patrimonio sarà interamente
devoluto all'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro e/o
ad Associazioni o Fondazioni con finalità similari